Il Dipartimento di Promozione della Salute con una nota del 24 febbraio 2023 ha precisato le modalità per l’accesso in sicurezza nelle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali.
Strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie e reparti di degenza delle strutture ospedaliere
Per l’accesso a queste strutture ai visitatori non è più richiesta la Certificazione verde o la certificazione di esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso alla struttura.
È ripristinato l’accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie e in quelle socio-assistenziali.
Gli accompagnatori dei pazienti negativi al Sars-Cov-2 e dei pazienti con grave disabilità ai sensi della legge 104 del 1992 art. 3 comma 3 possono restare nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione, dei reparti di pronto soccorso e di quelli delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici, senza ulteriori formalità e senza dover esibire la Certificazione verde.
Per l’accesso al Pronto soccorso non è più necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare.
Gli accompagnatori dei pazienti con grave disabilità ai sensi della legge 104 del 1992 art. 3 comma 3 o con Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi con sintomi anche lievi o moderati, certificati possono prestare assistenza, anche nei reparti di degenza e di pronto soccorso, senza ulteriore formalità e senza esibizione del Green pass.
Le persone accolte nelle strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali possono effettuare uscite temporanee senza ulteriore formalità e senza possesso della Certificazione verde.
Rimane, invece, l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei pazienti e dei visitatori.
Strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, pubbliche e private accreditate per ricovero a ciclo diurno, per attività in regime di day service medico e day service ciclici e strutture residenziali e semi-residenziali
È necessario eseguire un test antigenico di terza generazione o molecolare per SARS-CoV-2 per l’accesso:
- alla struttura per ricovero ospedaliero o per ricovero a ciclo diurno programmati
- alla struttura per attività in regime di day service chirurgico e day service ciclici
- nelle aree di degenza a seguito di accesso di Pronto Soccorso
Ciascuna direzione sanitaria di Azienda, Ente o struttura sanitaria del Servizio Sanitario Regionale, inoltre, può adottare per proprie oggettive esigenze misure peculiari.
Strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, pubbliche e private accreditate per attività in regime ambulatoriale
Per sottoporsi a visite specialistiche in regime ambulatoriale o a esami medici non è più prevista la permanenza minima giornaliera nella struttura e non è più richiesto il test SARS-CoV-2.
Caregiver e operatori delle associazioni di volontariato nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie
È consentito l’accesso e la permanenza dei caregiver nelle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, in particolare per l’assistenza a pazienti anziani, a donne in gravidanza e a pazienti non autosufficienti e in condizione di fragilità.
Inoltre, è consentito l’accesso e la presenza dei volontari nelle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, secondo modalità organizzative che devono essere concordate con il Direttore Sanitario dell’Azienda o della struttura o con il Dirigente medico di Presidio ospedaliero o territoriale.
Caregiver e volontari devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e rispettare le indicazioni per la prevenzione dei contagi e per assicurare l’attività in condizioni di sicurezza, come da indicazioni contenute nei protocolli per la prevenzione delle malattie infettive in ambito sanitario.
Fonte: Regione Puglia