web analytics

Riforma delle professioni sanitarie e responsabilità professionale: il testo approda in Parlamento

Banner PUGLIA SANITA' (4)

L’iter della riforma delle professioni sanitarie compie un passo decisivo. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri dello scorso 4 settembre e la successiva trasmissione alla Conferenza Stato-Regioni per il parere necessario, lo schema di disegno di legge è stato firmato il 13 novembre dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con questo passaggio, il provvedimento è ora pronto per approdare in Parlamento e avviare ufficialmente la sua discussione.

La riforma, collegata alla legge di bilancio 2025, si compone di tre capi e nove articoli e punta a intervenire su diversi ambiti cruciali per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale (Ssn): il riordino delle professioni, il rafforzamento del personale, la responsabilità professionale e la gestione delle risorse.

Cosa prevede il Capo I: deleghe al Governo e riordino delle professioni

Il primo capo del provvedimento mira a potenziare il Ssn, garantendo risorse umane adeguate alla tutela dei livelli essenziali di assistenza. L’articolo 1 conferisce al Governo una delega, valida fino al 31 dicembre 2026, per adottare uno o più decreti legislativi relativi al riordino delle professioni sanitarie. Gli schemi dei decreti dovranno ottenere l’intesa in Conferenza Stato-Regioni e i pareri parlamentari, con tempi prorogabili in caso di scadenze ravvicinate.

L’articolo 2 definisce i principi generali della delega: ricognizione delle norme incompatibili, abrogazioni espresse, coordinamento con la normativa vigente e revisione dell’apparato sanzionatorio amministrativo e disciplinare.

L’articolo 3 introduce una serie di misure per rendere più attrattivo il lavoro nel Ssn. Tra queste: una revisione del lavoro flessibile per gli specializzandi, incentivi e vincoli per il personale nelle aree disagiate, meccanismi premiali legati alla performance (compresa la riduzione delle liste d’attesa) e una razionalizzazione degli adempimenti amministrativi per liberare “tempo clinico”. Previsti anche interventi per rafforzare la sicurezza degli operatori e una programmazione più omogenea del numero di specializzandi.

L’articolo 4 punta invece a colmare il divario tra competenze professionali e innovazioni tecnologiche. Agenas avrà un ruolo centrale nell’aggiornamento delle competenze e nella promozione di un sistema nazionale di certificazione. La norma introduce anche un quadro preliminare per la governance dell’intelligenza artificiale in sanità e un aggiornamento della formazione manageriale del personale del Ssn.

L’articolo 5 interviene sui percorsi formativi, ridefinendo il percorso della medicina generale e valorizzando le scuole di specializzazione delle professioni di chimico, odontoiatra e biologo.

L’articolo 6 delega infine il Governo a rivedere la disciplina degli Ordini professionali, introdotta dalla legge 3/2018, con correttivi relativi a competenze, durata dei mandati e valorizzazione del ruolo degli Ordini come organi sussidiari dello Stato.

Capo II: nuove regole sulla responsabilità professionale

Il secondo capo affronta uno dei temi più delicati per il mondo sanitario: la responsabilità professionale. L’articolo 7 riscrive l’articolo 590-sexies del codice penale, con l’obiettivo di contrastare la medicina difensiva e calibrare la valutazione della colpa alla complessità dell’attività sanitaria. Il sanitario che si attiene alle linee guida o alle buone pratiche cliniche risponde penalmente solo in caso di colpa grave, per tutte le forme di colpa.

È introdotto anche un nuovo articolo 590-septies, che elenca i parametri per la valutazione della colpa: disponibilità di risorse, carenze organizzative inevitabili, complessità della patologia, contesto in cui opera il professionista e situazioni di emergenza o urgenza.

L’articolo 8 interviene sulla legge 24/2017, armonizzando la responsabilità civile con quella penale. Vengono richiamate espressamente anche le buone pratiche clinico-assistenziali e viene estesa al civile la possibilità di valutare la colpa tenendo conto del contesto operativo. Resta fermo, invece, l’articolo 2236 del codice civile: la responsabilità limitata alla colpa grave si applica solo alle prestazioni di particolare difficoltà.

Capo III: invarianza finanziaria

L’ultimo capo, articolato nell’articolo 9, stabilisce che i decreti legislativi derivanti dalla riforma dovranno essere adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni coinvolte dovranno quindi operare utilizzando le risorse già disponibili.

La riforma ora entra nella fase parlamentare, dove potrà essere modificata e integrata. Il dibattito che si aprirà nelle prossime settimane sarà decisivo per definire il nuovo assetto delle professioni sanitarie e della responsabilità professionale in Italia.

About The Author