“Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”, recita l’art. 403 del Codice Civile.
La legge 26 novembre 2021 n. 206, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 dicembre e che entrerà in vigore il prossimo 24 dicembre, apporta importanti modifiche al suddetto articolo.
Al primo comma, infatti, le parole: “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui”, sono sostituite dalle seguenti: “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere”.
Dopo il primo comma, ne seguono altri con importanti e ulteriori rilievi. Scrive il legislatore: “La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l’allontanamento da uno o entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell’intervento a tutela del minore”.
Abbiamo evidenziato un punto del comma perché ci sembra di notevole importanza il contenuto. In sole 24 ore, infatti, un bambino può essere allontanato dai genitori.
Il pubblico ministero, nell’arco delle successive 72 ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale dei minorenni la convalida del provvedimento. A tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre ulteriori accertamenti. Con lo stesso ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.
Il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, entro le successive quarantotto ore, decide sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. La cancelleria comunica immediatamente il decreto al pubblico ministero e all’autorità che ha adottato il provvedimento. Gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale ricevono la notifica del ricorso e del decreto, entro quarantotto ore, dal pubblico ministero che, a tal fine, può avvalersi della polizia giudiziaria.
Il giudice relatore, nel corso dell’udienza, interroga liberamente le parti e può assumere informazioni. Procede, quindi, ad ascoltare il minore e, nel caso in cui lo ritiene necessario, si avvale dell’ausilio di un esperto. Nell’arco dei successivi quindici giorni, il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, si esprime attraverso un decreto con cui confermare, modificare o revocare il decreto di convalida e può adottare provvedimenti nell’interesse del minore. Nell’eventualità che siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti, impartisce disposizioni per l’ulteriore corso del procedimento. La cancelleria comunica immediatamente il decreto alle parti.
“Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d’appello ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d’appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo”, puntualizza il legislatore.
Il provvedimento emanato dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non avvengono entro i termini previsti. Il tribunale dei minorenni, in tal caso, adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore.
“Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell’accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare”, conclude il legislatore.